Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 8 ago 2002
DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. (b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A FARLO, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE. FATTA a Kiev, il 26 febbraio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana e ucraina, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana dell'Ucraina Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-31

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