Convenzione

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 8 ago 2002
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio 1995; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1995. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se successiva, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta. 4. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito tra l'Italia e l'URSS, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, cesserà di avere effetto nelle relazioni tra l'Italia e l'Ucraina alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;169#art-c-30

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