Convenzione
Art. II
Creazione di EUTELSAT e della Società Eutelsat S.A.
In vigore dal 7 ago 2002
ARTICOLO II
(Creazione di EUTELSAT e della Società Eutelsat S.A.)
a) Con la presente Convenzione, le Parti creano l'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite, di seguito designata EUTELSAT.
b) i) La Società Eutelsat è creata in vista di utilizzare un sistema satellitare e fornire servizi satellitari; a tal fine l'attivo e le attività operative di EUTELSAT sono trasferite alla Società Eutetsat S.A.
ii) La Società Eutelsat S.A. è disciplinata dai suoi strumenti costitutivi e dalle leggi del paese di costituzione.
iii) Ogni Parte sul cui territorio è stabilita la sede della Società Eutelsat S.A. o su cui sono situati o utilizzati degli attivi, prende, in conformità alle intese da concludere tra la Parte e la Società Eutelsat S.A., le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento della Società Eutelsat S.A.
c) Le relazioni fra EUTELSAT e la Società Eutelsat S.A. sono definite nell'Intesa.
d) Le disposizioni rilevanti dell'Annesso A della Convenzione mirano a garantire la continuità fra le attività di EUTELSAT e quelle della Società Eutelsat S.A.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-07-11;167#art-c-ii