Convenzione

Art. I

Definizioni

In vigore dal 7 ago 2002
Traduzione non Ufficiale CONVENZIONE EMENDATA PREAMBOLO Gli Stati Parti alla presente Convenzione, Sottolineando l'importanza delle telecomunicazioni via satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i loro popoli e le loro economie come pure la loro volontà di potenziare la loro cooperazione in questo campo, Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione europea provvisoria per le Telecomunicazioni via satellite "EUTELSAT INTERINALE" è stata istituita allo scopo di utilizzare i settori spaziali dei sistemi europei di telecomunicazioni via satellite, In considerazione delle disposizioni pertinenti del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti, fatto a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967, Desiderando proseguire l'installazione e l'utilizzazione del sistema di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT nell'ambita di una rete trans-europea di telecomunicazioni, al fine di offrire a tutti gli Stati partecipanti servizi di telecomunicazioni, fatti salvi i i diritti e gli obblighi degli Stati che sono Parti di accordi comunitari ed internazionali pertinenti, Riconoscendo la necessità di seguire l'andamento tecnico, economico, regolamentare e politico in Europa e nel mondo e di adattarvisi come necessaria; ed in particolare la volontà di trasferire le attività operative ed il corrispondente attivo di EUTELSAT ad un società anonima dipendente da una giurisdizione nazionale tale: società essendo gestita, su una sana base economica e finanziaria in conformità ai principi concordati in materia commerciale ed all'Intesa, Hanno convenuto quanto segue ARTICOLO I (Definizioni) Ai fini della presente Convenzione: a) Il termine "Convenzione" designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT, compreso il suo preambolo e relativi annessi, aperta alla firma dei Governi a Parigi il 15 luglio 1982, come ulteriormente emendata; b) l'espressione "Accordo provvisorio" indica l'Accordo relativo all'istituzione dell'organizzazione europea provvisoria di telecomunicazioni via satellite "EUTELSAT INTERINALE", concluso a Parigi il 13 maggio 1977 tra Amministrazioni o enti privati abilitati, e depositato presso l'Amministrazione francese; c) l'espressione "Accordo ECS" indica l'Accordo addizionale all'Accordo provvisorio, relativo al settore spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite del servizio fisso (ECS), fatto a Parigi il 10 marzo 1978; d) il termine "Parte" indica uno Stato nei confronti del quale la Convenzione è entrata in vigore o è applicata a titolo provvisorio; e) l'espressione "Direttore generale di EUTELSAT" indica il capo dell'organo esecutivo di EUTELSAT; f) l'espressione "Segretario esecutivo di EUTELSAT" indica il capo del Segretariato di EUTELSAT; g) l'espressione "Società Eutelsat S.A." indica una società disciplinata dalle leggi di una delle Parti; essa sarà inizialmente installata in Francia; h) l'espressione "settore spaziale" indica un insieme di satelliti di telecomunicazioni nonché gli impianti d'inseguimento, di telemisura, di telecomando, di controllo, di monitoraggio e le altre attrezzature connesse, necessarie per il funzionamento di questi satelliti; i) l'espressione "sistema satellitare" indica l'insieme costituito da un settore spaziale e dalle stazioni terrestri aventi accesso a tale settore spaziale; j) il termine "telecomunicazioni" indica qualsiasi trasmissione, emissione o ricezione di segni, di segnali, di scritti d'immagini, di suoni o d'informazioni di qualsiasi natura, via cavo, radioelettricità, ottica o altri sistemi elettromagnetici; k) l'espressione "Principi di base" designa i principi di cui all'articolo III a) della Convenzione; l) Il termine "Intesa" designa l'Intesa fra EUTELSAT e la Società Eutelsat S.A. avente come oggetto la definizione delle relazioni fra EUTELSAT e la società Eutelsat S.A. nonché i loro rispettivi obblighi, ed in particolare di fornire un quadro che consenta ad EUTELSAT di garantire la supervisione e l'osservanza, da parte della Società Eutelsat S.A., dei Principi di base.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;167#art-c-i

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