Art. 3
LEGGE 27 maggio 2002, n. 104
In vigore dal 16 giu 2002
(Acquisizione di servizi informatici).
1. Per le finalità di cui all', comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui ai comma 2 del presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.
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