Art. 3

LEGGE 27 maggio 2002, n. 104

In vigore dal 16 giu 2002
(Acquisizione di servizi informatici). 1. Per le finalità di cui all', comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui ai comma 2 del presente articolo. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-05-27;104#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 27 maggio 2002, n. 104 (Art. 3 Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.) — Testo vigente | Portale Normativo