Art. 2

LEGGE 27 maggio 2002, n. 104

In vigore dal 29 dic 2002
Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei 1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n.470, come sostituito dall', comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.
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