Art. 4

LEGGE 16 aprile 2002, n. 62

In vigore dal 17 apr 2002
(Disposizioni relative alle elezioni regionali). 1. Le disposizioni di cui agli si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.
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LEGGE 16 aprile 2002, n. 62 (Art. 4 Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.) — Testo vigente | Portale Normativo