Art. 4
LEGGE 16 aprile 2002, n. 62
In vigore dal 17 apr 2002
(Disposizioni relative alle elezioni regionali).
1. Le disposizioni di cui agli si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.
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