Art. 2
LEGGE 16 aprile 2002, n. 62
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 16 aprile 2002, n. 62
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La disposizione stabilisce che ogni sala elettorale deve essere dotata di quattro cabine per la votazione. Tra queste quattro, una deve essere specificamente destinata ai portatori di handicap. Le cabine devono essere posizionate in modo isolato e devono disporre di un riparo che protegga la segretezza del voto espresso dall'elettore. Si può derogare al numero di quattro cabine soltanto in caso di comprovata impossibilità logistica.
La norma mira a garantire la segretezza del voto e a favorire l'accessibilità delle strutture elettorali per le persone con disabilità attraverso un numero adeguato e una corretta disposizione delle cabine elettorali.
Si applica a chi allestisce e gestisce le sale e gli uffici elettorali, nonché agli elettori che si recano a votare, inclusi i portatori di handicap.
Durante l'allestimento di un seggio elettorale all'interno di una scuola, gli addetti installano quattro cabine schermate e isolate, predisponendone una appositamente accessibile e riservata alle persone con disabilità. Nel caso in cui l'aula sia eccessivamente ristretta, l'ufficio potrà allestire meno cabine solo documentando una reale e comprovata impossibilità logistica di spazio.
Obbligo di allestire in ogni sala elettorale quattro cabine (di cui una per portatori di handicap) isolate e provviste di riparo, salvo comprovata impossibilità logistica; non sono previste sanzioni espresse nel testo.
Sono stati sostituiti il quinto comma dell'articolo 42 del D.P.R. n. 361 del 1957 e il quarto comma dell'articolo 37 del D.P.R. n. 570 del 1960, introducendo la previsione espressa dell'obbligo di quattro cabine per sala, di cui una riservata ai portatori di handicap, con collocazione isolata e munite di riparo per la segretezza del voto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.