Art. 2

LEGGE 16 aprile 2002, n. 62

In vigore dal 17 apr 2002
(Cabine elettorali). 1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto". 2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto". Note all': - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (per l'argomento v. nelle note all'), come modificato dalla presente legge: "Art. 42. - La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonchè due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.". - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (per l'argomento v. nelle note all'), come modificato dalla presente legge: "Art. 37. - La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio. Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.".
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:2002-04-16;62#art-2

In sintesi

La disposizione stabilisce che ogni sala elettorale deve essere dotata di quattro cabine per la votazione. Tra queste quattro, una deve essere specificamente destinata ai portatori di handicap. Le cabine devono essere posizionate in modo isolato e devono disporre di un riparo che protegga la segretezza del voto espresso dall'elettore. Si può derogare al numero di quattro cabine soltanto in caso di comprovata impossibilità logistica.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la segretezza del voto e a favorire l'accessibilità delle strutture elettorali per le persone con disabilità attraverso un numero adeguato e una corretta disposizione delle cabine elettorali.

A chi si applica

Si applica a chi allestisce e gestisce le sale e gli uffici elettorali, nonché agli elettori che si recano a votare, inclusi i portatori di handicap.

Esempio pratico

Durante l'allestimento di un seggio elettorale all'interno di una scuola, gli addetti installano quattro cabine schermate e isolate, predisponendone una appositamente accessibile e riservata alle persone con disabilità. Nel caso in cui l'aula sia eccessivamente ristretta, l'ufficio potrà allestire meno cabine solo documentando una reale e comprovata impossibilità logistica di spazio.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di allestire in ogni sala elettorale quattro cabine (di cui una per portatori di handicap) isolate e provviste di riparo, salvo comprovata impossibilità logistica; non sono previste sanzioni espresse nel testo.

Cosa è cambiato

Sono stati sostituiti il quinto comma dell'articolo 42 del D.P.R. n. 361 del 1957 e il quarto comma dell'articolo 37 del D.P.R. n. 570 del 1960, introducendo la previsione espressa dell'obbligo di quattro cabine per sala, di cui una riservata ai portatori di handicap, con collocazione isolata e munite di riparo per la segretezza del voto.

Domande frequenti

Quante cabine devono essere presenti in ogni sala elettorale?Ogni sala deve avere di norma quattro cabine elettorali, salvo comprovata impossibilità logistica.
È prevista una cabina riservata alle persone con disabilità?Sì, delle quattro cabine previste, una deve essere obbligatoriamente destinata ai portatori di handicap.
Come devono essere collocate le cabine per garantire il voto segreto?Le cabine devono essere collocate in modo da rimanere isolate e devono essere dotate di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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