Art. 8

LEGGE 4 aprile 2001, n. 154

In vigore dal 28 feb 2023
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per le pari opportunità Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-04-04;154#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo