Art. 4

LEGGE 4 aprile 2001, n. 154

In vigore dal 13 mag 2001
(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati) 1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,". Nota all': - L'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dalla presente legge, reca: "Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei magistrati). - Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa ai procedimenti cautelari, per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonchè quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.".
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