Art. 17
LEGGE 30 marzo 2001, n. 152
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 30 marzo 2001, n. 152
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La disposizione vieta agli istituti di patronato di utilizzare soggetti diversi dai propri operatori autorizzati per svolgere le attività. Se questa regola viene infranta, la sede specifica perde il diritto a ricevere i relativi contributi finanziari. Inoltre, è fatto divieto assoluto ad agenzie private e singoli procacciatori di svolgere attività di mediazione nelle materie previste dalla legge. Per chi viola tale divieto di mediazione sono stabilite sanzioni penali che vanno da sanzioni pecuniarie all'arresto.
La norma mira a garantire che l'assistenza sia svolta esclusivamente da personale autorizzato dei patronati e a vietare l'intermediazione privata a fini di lucro in queste materie.
Si applica agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché ad agenzie private e singoli procacciatori.
Un'agenzia privata che tenta di fare da intermediaria per pratiche di assistenza sociale riservate ai soggetti tutelati dalla legge commette un'infrazione. In questo caso, i responsabili dell'agenzia rischiano la condanna a un'ammenda o all'arresto da quindici giorni a sei mesi.
Per i patronati: divieto di avvalersi di soggetti diversi dagli operatori autorizzati, a pena di decadenza dai contributi finanziari per la sede inadempiente. Per agenzie private e procacciatori: divieto di mediazione punito con l'ammenda da due a venti milioni di lire (aumentabile fino al quintuplo dal giudice) e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.