Art. 17

LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

In vigore dal 12 mag 2001
(Divieti e sanzioni) 1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all'. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all', per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione. 2. È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all', comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
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In sintesi

La disposizione vieta agli istituti di patronato di utilizzare soggetti diversi dai propri operatori autorizzati per svolgere le attività. Se questa regola viene infranta, la sede specifica perde il diritto a ricevere i relativi contributi finanziari. Inoltre, è fatto divieto assoluto ad agenzie private e singoli procacciatori di svolgere attività di mediazione nelle materie previste dalla legge. Per chi viola tale divieto di mediazione sono stabilite sanzioni penali che vanno da sanzioni pecuniarie all'arresto.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che l'assistenza sia svolta esclusivamente da personale autorizzato dei patronati e a vietare l'intermediazione privata a fini di lucro in queste materie.

A chi si applica

Si applica agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché ad agenzie private e singoli procacciatori.

Esempio pratico

Un'agenzia privata che tenta di fare da intermediaria per pratiche di assistenza sociale riservate ai soggetti tutelati dalla legge commette un'infrazione. In questo caso, i responsabili dell'agenzia rischiano la condanna a un'ammenda o all'arresto da quindici giorni a sei mesi.

Adempimenti e conseguenze

Per i patronati: divieto di avvalersi di soggetti diversi dagli operatori autorizzati, a pena di decadenza dai contributi finanziari per la sede inadempiente. Per agenzie private e procacciatori: divieto di mediazione punito con l'ammenda da due a venti milioni di lire (aumentabile fino al quintuplo dal giudice) e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi.

Domande frequenti

Cosa rischia una sede di patronato che impiega personale non autorizzato?La sede in cui avviene la violazione decade dal diritto di ricevere i contributi finanziari previsti per le attività da essa svolte.
Le agenzie private possono fare da intermediari per queste pratiche?No, è fatto espresso divieto ad agenzie private e singoli procacciatori di svolgere qualsiasi opera di mediazione per i soggetti e nelle materie indicate dalla legge.
Quali sono le sanzioni per i procacciatori e le agenzie private che violano il divieto?Sono puniti con un'ammenda da due a venti milioni di lire (che il giudice può aumentare fino al quintuplo in base alle condizioni economiche) e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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