Art. 6
LEGGE 30 marzo 2001, n. 152
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 30 marzo 2001, n. 152
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Per svolgere le proprie attività, gli istituti di patronato devono utilizzare principalmente dipendenti propri o dipendenti delle organizzazioni promotrici appositamente comandati. In via occasionale possono ricorrere a volontari non retribuiti solo per informazione, istruzione e smistamento pratiche, senza poteri di rappresentanza e con il solo rimborso spese documentato. In situazioni eccezionali di necessità e urgenza, e solo per specifiche attività e periodi limitati, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per le attività all'estero, infine, possono servirsi di organismi appositamente promossi dagli istituti o dalle organizzazioni promotrici.
La norma definisce e limita le categorie di operatori di cui i patronati possono avvalersi per garantire la regolarità e la trasparenza delle loro attività operative.
Si applica agli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai loro lavoratori dipendenti, ai dipendenti delle organizzazioni promotrici, nonché ai loro collaboratori volontari e a progetto.
Un patronato che deve gestire una temporanea mole straordinaria di pratiche urgenti può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo limitato. Negli sportelli ordinari, un volontario può solo accogliere gli utenti, raccogliere i documenti e consegnare le pratiche, senza poter rappresentare legalmente l'assistito.
Notifica del provvedimento di comando dei dipendenti e accordo scritto vistato per i collaboratori volontari da presentare alla Direzione provinciale del lavoro o alle autorità consolari/diplomatiche all'estero.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.