Art. 6

LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

In vigore dal 12 mag 2001
(Operatori) 1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche. 2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonchè di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche. 3. Esclusivamente in relazione all'attività di cui agli e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 4. Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.
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In sintesi

Per svolgere le proprie attività, gli istituti di patronato devono utilizzare principalmente dipendenti propri o dipendenti delle organizzazioni promotrici appositamente comandati. In via occasionale possono ricorrere a volontari non retribuiti solo per informazione, istruzione e smistamento pratiche, senza poteri di rappresentanza e con il solo rimborso spese documentato. In situazioni eccezionali di necessità e urgenza, e solo per specifiche attività e periodi limitati, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per le attività all'estero, infine, possono servirsi di organismi appositamente promossi dagli istituti o dalle organizzazioni promotrici.

Perché esiste questa norma

La norma definisce e limita le categorie di operatori di cui i patronati possono avvalersi per garantire la regolarità e la trasparenza delle loro attività operative.

A chi si applica

Si applica agli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai loro lavoratori dipendenti, ai dipendenti delle organizzazioni promotrici, nonché ai loro collaboratori volontari e a progetto.

Esempio pratico

Un patronato che deve gestire una temporanea mole straordinaria di pratiche urgenti può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo limitato. Negli sportelli ordinari, un volontario può solo accogliere gli utenti, raccogliere i documenti e consegnare le pratiche, senza poter rappresentare legalmente l'assistito.

Adempimenti e conseguenze

Notifica del provvedimento di comando dei dipendenti e accordo scritto vistato per i collaboratori volontari da presentare alla Direzione provinciale del lavoro o alle autorità consolari/diplomatiche all'estero.

Domande frequenti

I collaboratori volontari possono ricevere un compenso o rappresentare gli assistiti?No, operano a titolo gratuito senza poteri di rappresentanza, ma hanno diritto al rimborso delle spese documentate e autorizzate.
A chi deve essere notificato il comando dei dipendenti delle organizzazioni promotrici?Il provvedimento di comando deve essere notificato alla Direzione provinciale del lavoro o, per l'estero, alle autorità consolari e diplomatiche.
Quali formalità sono richieste per i collaboratori volontari e gratuiti?Le modalità della collaborazione devono risultare da un accordo scritto vistato dalla Direzione provinciale del lavoro o dalle autorità consolari e diplomatiche all'estero.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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