Art. 13

LEGGE 29 marzo 2001, n. 86

In vigore dal 17 apr 2001
(Disposizioni finali) 1. Le disposizioni di cui all' si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001. 2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l' del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino Nota all': - La legge 10 marzo 1987, n. 100, recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1987, n. 68. Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante "Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
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