Art. 13 · LEGGE 29 marzo 2001, n. 86

Art. 13

LEGGE 29 marzo 2001, n. 86

In vigore dal 17 apr 2001
(Disposizioni finali) 1. Le disposizioni di cui all' si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001. 2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l' del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino Nota all': - La legge 10 marzo 1987, n. 100, recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1987, n. 68. Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante "Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
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