Art. 13
LEGGE 29 marzo 2001, n. 86
In vigore dal 17 apr 2001
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui all' si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l' del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all':
- La legge 10 marzo 1987, n. 100, recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1987, n. 68.
Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante "Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
Storico versioni
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