Art. 4
LEGGE 24 marzo 2001, n. 89
In vigore dal 9 ago 2025
(Termine di proponibilità)
1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso.
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