Art. 3

In vigore dal 1 gen 2016
(Procedimento). ((1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile)) 2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. 4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. ((Non può essere designato il giudice del processo presupposto)) . Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile. 5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. 6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'. 7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili ((nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso)) . (5) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l', comma 1225) che le disposizioni di cui al comma 1224, dell' della stessa legge, volte a modificare il presente articolo, comma 3, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della stessa legge 296/2006. -------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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