Art. 5
In vigore dal 23 mag 2026
(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati)
1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale".
2. Al comma 1 dell' del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, le parole: "In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:" sono sostituite dalle seguenti: "Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all' dovranno essere osservati i seguenti criteri:".
3. Dopo il comma 1 dell' del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è inserito il seguente:
"1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonchè alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all' può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale".
4. Il comma 2 dell' del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:
"2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonchè ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale".
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88))
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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