Art. 10

LEGGE 16 marzo 2001, n. 88

In vigore dal 18 apr 2001
(Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi) 1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: "2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione". 2. All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: ", in casi eccezionali e per periodi determinati," sono soppresse. Note all', comma 1: - Il testo vigente dell' del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234), convertito, con modificazioni, dall', comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285), come modificato dalla presente legge è il seguente: ". - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione. 2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività hanno durata di sei anni, alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del codice della navigazione.". - Il testo dell'art. 42, secondo comma, del codice della navigazione è il seguente: "Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.". Nota all', comma 2: - Il testo dell'art. 45-bis del codice della navigazione come modificato dalla presente legge è il seguente: "Art. 45-bis (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione). - Il concessionario previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.".
Storico versioni

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In sintesi

La disposizione stabilisce che le concessioni demaniali marittime per determinate attività hanno una durata ordinaria di sei anni, indipendentemente dalla tipologia di impianti previsti. Alla scadenza, tali concessioni si rinnovano in modo automatico di sei anni in sei anni, ferma restando la facoltà di revoca per pubblico interesse da parte dell'amministrazione marittima per le concessioni oltre il quadriennio o con impianti di difficile sgombero. Inoltre, la norma consente al concessionario di affidare a terzi la gestione delle attività principali o secondarie della concessione, subordinando tale facoltà alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la durata e il rinnovo delle concessioni dei beni demaniali marittimi, regolando inoltre la possibilità per i titolari di affidare a terzi la gestione delle attività assentite.

A chi si applica

Si applica ai titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistiche, ricreative, commerciali, ricettive o di servizi, nonché all'amministrazione marittima competente.

Esempio pratico

Il titolare di uno stabilimento balneare ottiene una concessione di sei anni che si rinnova automaticamente per un uguale periodo alla scadenza. Lo stesso titolare, dopo aver richiesto e ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente, decide di affidare la gestione del bar interno a un'altra impresa.

Adempimenti e conseguenze

Per affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione o delle attività secondarie è necessaria la previa autorizzazione dell'autorità competente.

Cosa è cambiato

È stato modificato l'art. 01, comma 2, del D.L. 400/1993, fissando la durata delle concessioni a sei anni con rinnovo automatico periodico. Inoltre, all'art. 45-bis del codice della navigazione sono state eliminate le parole ', in casi eccezionali e per periodi determinati,', liberalizzando le condizioni per richiedere l'affidamento a terzi delle attività in concessione previa autorizzazione.

Domande frequenti

Quanto dura una concessione demaniale marittima secondo il testo?Ha una durata di sei anni e, alla scadenza, si rinnova automaticamente per ulteriori sei anni e così via ad ogni successiva scadenza.
L'amministrazione può revocare la concessione?Sì, resta salvo il potere discrezionale dell'amministrazione di revocare per specifici motivi legati al pubblico uso del mare o per altro pubblico interesse le concessioni oltre il quadriennio o con impianti di difficile sgombero.
Il concessionario può far gestire le attività a un altro soggetto?Sì, può affidare a terzi la gestione delle attività oggetto della concessione o di attività secondarie, purché vi sia la previa autorizzazione dell'autorità competente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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