Art. 9

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

In vigore dal 23 mar 2001
(Uso della lingua slovena negli organi elettivi) 1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonchè nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi. 2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti. 3. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati. 4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 è ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.
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