Art. 6

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

In vigore dal 23 mar 2001
(Testo unico) 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.
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