Art. 29

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

In vigore dal 23 mar 2001
(Definizione) 1. Ai fini della presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria individualità. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
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