Art. 22

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

In vigore dal 23 mar 2001
(Organizzazioni e attività sindacali) 1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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