Art. 7

LEGGE 13 febbraio 2001, n. 48

In vigore dal 1 gen 2020
(Designazione dei magistrati) 1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura. 2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi. 3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all', comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva
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