Art. 11

LEGGE 13 febbraio 2001, n. 48

In vigore dal 4 mag 2006
Norme di coordinamento 1. Nell'articolo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: " alla data della pubblicazione del bando di concorso " sono sostituite dalle seguenti: " alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda". 2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppresse le parole: "123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater,123-quinquies," e le parole: "nonchè l' del presente decreto legislativo"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti". 3. All'articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, le parole: " due membri " sono sostituite dalle seguenti: "un membro". 4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le parole: " Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, " sono soppresse. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26 .
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