Art. 4

LEGGE 29 dicembre 2000, n. 401

In vigore dal 23 gen 2001
(Attribuzione di mansioni superiori) 1. A parziale deroga di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle unità operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline. Nota all': - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concerne "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
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