Art. 3
LEGGE 29 dicembre 2000, n. 401
In vigore dal 23 gen 2001
(Corsi di formazione
specifica in medicina generale)
1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Nota all':
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, concerne "Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell' della legge 30 luglio 1990, n. 212".
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