Capo XXIV

Art. 154

Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato

In vigore dal 1 gen 2001
1. Il contributo ventennale previsto dall' della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incremento del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all' della legge 13 luglio 1966, n. 559. 2. Al primo comma dell' della legge 13 luglio 1966, n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "5-bis) dal contributo previsto dall' della legge 17 maggio 1999, n. 144".
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