Capo V

Art. 22

Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale

In vigore dal 1 gen 2005
1. All' del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; c) additivi e riformulati prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri. 6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita". 2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 1 gennaio 2005.

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