Capo XXII

Art. 142

Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico

In vigore dal 1 gen 2001
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo. 2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
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