Capo XXII
Art. 142
142 / 158Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico
In vigore dal 1 gen 2001
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-142