Capo XIX
Art. 130
Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari
In vigore dal 1 gen 2001
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'";
b) all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali".
2. I trattamenti recante sussidi al reddito per i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari possono essere prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-130