Art. 5
LEGGE 14 dicembre 2000, n. 376
In vigore dal 2 gen 2001
Competenze delle regioni
1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all', comma 3.
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