Art. 10
LEGGE 14 dicembre 2000, n. 376
In vigore dal 1 gen 2004
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli , nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute
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