Art. 28

LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

In vigore dal 9 dic 2000
(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982) 1. Il comma 6 dell' del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente: "6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall' del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonchè per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall' della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".
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