Art. 23
LEGGE 24 novembre 2000, n. 340
In vigore dal 9 dic 2000
(Diritti per la partecipazione a concorsi)
1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".
Storico versioni
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