Capo III
Art. 75
Rimborsi automatizzati
In vigore dal 10 dic 2000
1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresì determinate le modalità di esecuzione di tali rimborsi.
2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-75