Capo III

Art. 73

Liquidazione della Società esattorie vacanti spa

In vigore dal 10 dic 2000
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524. 2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell', terzo comma, e dell', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitività mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d'aggio e indennità annuale liquidate alla Società esattorie vacanti spa.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-73

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