(Ruolo del terzo settore).
1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli , promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall', promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall', comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall', comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
Nota all', comma 3:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. Il testo dell' è il seguente:
". - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l' della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonchè la funzione di indirizzo fino a: "n. 382 e alle parole "e con la Comunità economica europea , nonchè il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed ;
c) l', comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ;
d) l', comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l', comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328#art-5
In sintesi
L'articolo stabilisce che Stato, regioni ed enti locali promuovano il sostegno e la qualificazione del terzo settore attraverso formazione e agevolazioni per l'accesso a credito e fondi europei. Gli enti pubblici devono favorire trasparenza, semplificazione e forme di affidamento o negoziazione che permettano al terzo settore di esprimere la propria progettualità, valutando la qualità dei servizi e del personale. Le regioni sono chiamate ad adottare indirizzi per regolare i rapporti tra enti locali e terzo settore, specialmente per l'affidamento dei servizi alla persona, sulla base di un apposito atto di indirizzo del Governo. Infine, le regioni disciplinano anche le modalità per valorizzare il contributo del volontariato nell'erogazione dei servizi.
Perché esiste questa norma
La norma intende dare attuazione al principio di sussidiarietà, valorizzando e sostenendo il ruolo dei soggetti del terzo settore e del volontariato nella progettazione ed erogazione dei servizi sociali.
A chi si applica
Si applica agli enti locali, alle regioni, allo Stato, agli enti pubblici e a tutti i soggetti operanti nel terzo settore e nel volontariato.
Esempio pratico
Un Comune decide di affidare la gestione di un servizio di assistenza domiciliare a un'organizzazione del terzo settore utilizzando procedure negoziali trasparenti. Per la selezione, l'ente pubblico valuta specificamente la qualità del progetto proposto e le competenze del personale impiegato anziché considerare solo il costo.
Adempimenti e conseguenze
Emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge; adozione da parte delle regioni di indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore e disciplina regionale per la valorizzazione del volontariato. Non sono previste sanzioni.
Domande frequenti
Come devono essere sostenuti i soggetti del terzo settore secondo la norma?Attraverso azioni promosse da Stato, regioni ed enti locali, comprese politiche formative e interventi volti a facilitare l'accesso al credito e ai fondi dell'Unione europea.
Quali elementi devono valutare gli enti pubblici nell'affidamento dei servizi?Gli enti pubblici devono svolgere verifiche e analisi che considerino la qualità, le caratteristiche delle prestazioni offerte e la qualificazione del personale impiegato.
Qual è il compito delle regioni riguardo ai rapporti con il terzo settore e il volontariato?Le regioni adottano indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore per l'affidamento dei servizi e disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato.