Art. 7
LEGGE 18 agosto 2000, n. 248
In vigore dal 19 set 2000
1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile".
Note all':
L'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
"Art. 164. - Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzate a compiere allestazioni di credito per diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 474 del codice di procedura civile".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca: "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro".
Storico versioni
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