Art. 12

LEGGE 18 agosto 2000, n. 248

In vigore dal 19 set 2000
1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti. 3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni". Nota all': - L'art. 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214 Supplemento ordinario, con le modificazioni introdotte dalla presente legge, risulta come segue: "Art. 26 (Dipartimento per l'informazione e l'editoria). - 1. Nell'ambito del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti. 2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in confermità al comma 3 dell'art. 21. 3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza dei Consiglio dei Ministri. 3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informanive attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti. 3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzare le somme affluire nel capitolo di cui all'art. 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni". - Per il testo dell'art. 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, vedasi l' della presente legge.
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