Art. 7

LEGGE 10 agosto 2000, n. 251

In vigore dal 5 feb 2006
Disposizioni transitorie 1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all' della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all' della presente legge nonchè con un appartenente al servizio sociale professionale , attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell' ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico. 2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale. 3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Courmayeur, addì 10 agosto 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
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In sintesi

L'articolo consente alle aziende sanitarie di istituire il servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale, affidandone la direzione a figure con incarico dirigenziale. In via transitoria, l'incarico ha durata triennale rinnovabile, è conferito dal direttore generale tramite procedura selettiva con contratto a tempo determinato a personale qualificato ed esperto. L'attivazione di questi ruoli comporta per l'azienda l'obbligo di sopprimere un pari numero di posti di dirigente sanitario nella propria dotazione organica. Nelle regioni provviste di apposite norme, la stessa facoltà si estende alle altre professioni sanitarie e agli assistenti sociali, con previsione che tali dirigenti partecipino al Collegio di direzione.

Perché esiste questa norma

La norma introduce una disciplina transitoria per consentire alle aziende sanitarie di istituire servizi dedicati e nominare dirigenti per l'assistenza infermieristica, ostetrica e sociale, con l'obiettivo di migliorare l'assistenza e qualificare le risorse.

A chi si applica

Si applica alle aziende sanitarie e ai professionisti dell'area infermieristica, ostetrica, del servizio sociale e delle altre professioni sanitarie in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione.

Esempio pratico

Un'azienda sanitaria decide di istituire il servizio infermieristico e ostetrico: il direttore generale avvia una procedura selettiva tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti e stipula con il vincitore un contratto a termine di tre anni per la direzione del servizio, sopprimendo contestualmente un posto da dirigente sanitario nella dotazione organica.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per le aziende sanitarie di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica a seguito dell'attribuzione degli incarichi; obbligo per il direttore generale di procedere mediante idonea procedura selettiva.

Domande frequenti

Qual è la durata dell'incarico dirigenziale disciplinato dalla norma?L'incarico è regolato da un contratto a tempo determinato della durata di tre anni, rinnovabile.
Come viene selezionato e conferito l'incarico di dirigente?L'incarico è conferito dal direttore generale attraverso un'idonea procedura selettiva tra candidati dotati di predeterminati requisiti di esperienza e qualificazione professionale.
Cosa deve fare l'azienda sanitaria in merito alla propria dotazione organica se conferisce questi incarichi?L'azienda sanitaria ha l'obbligo di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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