Art. 5
LEGGE 10 agosto 2000, n. 251
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-08-10;251#art-5
LEGGE 10 agosto 2000, n. 251
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L'articolo stabilisce che il Ministro dell'università, insieme al Ministro della sanità, definisca tramite decreti gli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari per i professionisti sanitari. A questi percorsi possono accedere coloro che già possiedono un diploma universitario o un titolo equipollente per legge. Inoltre, le università che avevano attiva la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate a chiuderla gradualmente man mano che vengono attivati i nuovi corsi universitari.
La norma mira a definire i criteri per i nuovi percorsi formativi universitari dedicati ai professionisti sanitari già in possesso di diploma o titolo equipollente, riordinando al contempo le strutture didattiche preesistenti.
Si applica ai Ministeri competenti (università e sanità), agli atenei universitari e agli esercenti le professioni sanitarie indicati nella legge in possesso di diploma universitario o titolo equipollente.
Un infermiere o un operatore sanitario con diploma universitario intende iscriversi a un nuovo corso universitario specialistico per la propria professione, istituito dall'ateneo secondo i criteri ministeriali, mentre la vecchia scuola a fini speciali viene progressivamente disattivata.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.