Art. 18
In vigore dal 18 gen 2024
Disposizioni di attuazione
1. I decreti ministeriali previsti dagli devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219))
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-27;212#art-18