Art. 18

In vigore dal 18 gen 2024
Disposizioni di attuazione 1. I decreti ministeriali previsti dagli devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)) .
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urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212#art-18

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