Art. 21
LEGGE 27 luglio 2000, n. 212
In vigore dal 1 ago 2000
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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