Art. 10-quinquies
In vigore dal 18 gen 2024
(( (Esercizio del potere di autotutela facoltativa). ))
((
1. Fuori dei casi di cui all', l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Si applica il comma 3 dell'.
))
Storico versioni
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