Art. 10-quinquies
22 / 37In vigore dal 18 gen 2024
(( (Esercizio del potere di autotutela facoltativa). ))
((
1. Fuori dei casi di cui all', l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Si applica il comma 3 dell'.
))
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