Art. 2
LEGGE 22 giugno 2000, n. 193
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 22 giugno 2000, n. 193
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La disposizione estende le agevolazioni contributive già previste dalla legge anche alle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono attività di produzione o di servizi impiegando detenuti o internati. Tale attività lavorativa può svolgersi indifferentemente all'interno o all'esterno delle strutture penitenziarie. L'agevolazione è limitata ai soli contributi dovuti per i lavoratori detenuti o internati impiegati. Inoltre, i datori di lavoro devono stipulare convenzioni con l'amministrazione penitenziaria per stabilire una retribuzione che rispetti i minimi previsti dalla normativa sul lavoro carcerario.
La norma intende incentivare l'impiego lavorativo delle persone detenute o internate estendendo specifiche agevolazioni contributive alle aziende che le assumono.
Si applica alle aziende pubbliche e private che impiegano persone detenute o internate, nonché all'amministrazione penitenziaria e ai soggetti detenuti o internati coinvolti nelle attività lavorative.
Un'azienda privata apre un laboratorio artigianale all'interno di un carcere assumendo alcuni detenuti per la produzione di beni. L'azienda beneficia di agevolazioni sui contributi da versare per tali lavoratori e stipula un'apposita convenzione con l'amministrazione penitenziaria per garantire loro la retribuzione minima prevista per il lavoro carcerario.
Nelle convenzioni stipulate con l'amministrazione penitenziaria è obbligatorio definire il trattamento retributivo dei lavoratori, che non deve essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991 vengono estese anche alle aziende pubbliche o private che impiegano detenuti o internati in attività produttive o di servizi, sia all'interno che all'esterno degli istituti di pena.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.