Art. 2

LEGGE 22 giugno 2000, n. 193

In vigore dal 12 apr 2025
1. Le agevolazioni previste dall', comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall', comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari o all'esterno , impiegando persone detenute o internate anche ammesse al lavoro esterno , limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
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In sintesi

La disposizione estende le agevolazioni contributive già previste dalla legge anche alle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono attività di produzione o di servizi impiegando detenuti o internati. Tale attività lavorativa può svolgersi indifferentemente all'interno o all'esterno delle strutture penitenziarie. L'agevolazione è limitata ai soli contributi dovuti per i lavoratori detenuti o internati impiegati. Inoltre, i datori di lavoro devono stipulare convenzioni con l'amministrazione penitenziaria per stabilire una retribuzione che rispetti i minimi previsti dalla normativa sul lavoro carcerario.

Perché esiste questa norma

La norma intende incentivare l'impiego lavorativo delle persone detenute o internate estendendo specifiche agevolazioni contributive alle aziende che le assumono.

A chi si applica

Si applica alle aziende pubbliche e private che impiegano persone detenute o internate, nonché all'amministrazione penitenziaria e ai soggetti detenuti o internati coinvolti nelle attività lavorative.

Esempio pratico

Un'azienda privata apre un laboratorio artigianale all'interno di un carcere assumendo alcuni detenuti per la produzione di beni. L'azienda beneficia di agevolazioni sui contributi da versare per tali lavoratori e stipula un'apposita convenzione con l'amministrazione penitenziaria per garantire loro la retribuzione minima prevista per il lavoro carcerario.

Adempimenti e conseguenze

Nelle convenzioni stipulate con l'amministrazione penitenziaria è obbligatorio definire il trattamento retributivo dei lavoratori, che non deve essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

Cosa è cambiato

Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991 vengono estese anche alle aziende pubbliche o private che impiegano detenuti o internati in attività produttive o di servizi, sia all'interno che all'esterno degli istituti di pena.

Domande frequenti

Quali aziende possono beneficiare delle agevolazioni contributive?Possono beneficiarne sia le aziende pubbliche sia quelle private che impiegano persone detenute o internate in attività produttive o di servizi.
L'attività lavorativa deve svolgersi obbligatoriamente all'interno del carcere?No, l'attività può essere organizzata sia all'interno degli istituti penitenziari sia all'esterno, impiegando anche persone ammesse al lavoro esterno.
Come viene stabilita la retribuzione dei detenuti impiegati?Il trattamento retributivo deve essere definito tramite apposite convenzioni con l'amministrazione penitenziaria e non può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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