Art. 2 · LEGGE 22 giugno 2000, n. 193

Art. 2

LEGGE 22 giugno 2000, n. 193

In vigore dal 12 apr 2025
1. Le agevolazioni previste dall', comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall', comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari o all'esterno , impiegando persone detenute o internate anche ammesse al lavoro esterno , limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.
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