Capo II

Art. 12

Entrata in vigore

In vigore dal 5 apr 2000
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Visco, Ministro delle finanze Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:legge:2000-03-31;78#art-12

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