Capo II
Art. 11
Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza
In vigore dal 5 apr 2000
Attività specializzate presso Amministrazioni
dello Stato diverse da quelle di appartenenza
1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.
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